Statuto

MOVIMENTO REGIONALE PER LA DIFESA E L’ATTUAZIONE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Statuto

Art. 1- Denominazione – Valori – Sede

E’ costituita l’Associazione denominata “Movimento regionale per la difesa e l’attuazione della Costituzione Italiana”.  Il Movimento ha sede nel Comune di Pescara in Via Ravenna n. 9.  Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell’ambito di un Comune della medesima regione Abruzzo. Il Movimento  si collegherà e coordinerà con gli altri Gruppi, Associazioni, Movimenti a favore della Carta Costituzionale esistenti in altre regioni d’Italia per promuove iniziative anche a livello nazionale. 

Art. 2 –Scopo  – Durata

Il Movimento nasce dalla consapevolezza dei promotori della necessità ed urgenza di attivarsi concretamente per difendere la Costituzione della Repubblica Italiana che ha garantito a tutti noi, cittadini italiani, libertà, pace e democrazia. Libertà, pace e democrazia messe in pericolo da tentativi di modifiche, vecchi e nuovi, della Carta Costituzionale perché, come ha più volte dichiarato la Senatrice a vita Liliana Segre in Parlamento: “…La Costituzione Italiana non va cambiata ma va attuata”. Il Movimento ha  quindi lo scopo di difendere la Costituzione Italiana e di operare perché sia compiutamente attuata. La durata del Movimento è illimitata.

Art. 3 – Soci

Possono essere soci del Movimento tutte i cittadini italiani che dichiarano di  condividere i valori e le disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana e gli scopi del Movimento, che sono in regola con le previsioni del presente statuto e dei regolamenti interni. Possono essere soci sostenitori, senza diritto di voto:  persone, società, associazioni, fondazioni,  enti, istituzioni. I soci devono versare una quota associativa determinata in sede di costituzione e successivamente in assemblea dei soci per l’approvazione del rendiconto annuale. Le modalità di iscrizione, cancellazione, partecipazione alle assemblee , i diritti ed i doveri dei soci,  saranno previsti da apposito regolamento interno.

Art. 4 – Organi sociali

Sono Organi del Movimento: L’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo da minimo 3 a massimo 9 membri, il Presidente, Il Collegio Sindacale (solo quando obbligatoria). L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta durante l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del rendiconto annuale economico-finanziario dell’anno precedente e per definire il nuovo programma di attività. L’Assemblea approva i regolamenti interni ed elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente che durano in carica 3 anni.  Il Presidente può essere rinnovato nella carica per un solo mandato consecutivo. L’Assemblea straordinaria ha competenza per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo ha competenza per tutto quanto non di competenza dell’Assemblea. Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione per i rapporti istituzionali e gestionali. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Direttivo e dell e Assemblee e ne stabilisce l’ordine del giorno. Le modalità di convocazione e di partecipazione delle assemblee e delle riunioni del Direttivo e le modalità di rinnovo e di candidatura alla carica di Consigliere e Presidente sarà stabilito in un apposito regolamento interno.

Art. 5 Incompatibilità

Il Movimento è trasversale ai partiti ma non contro i partiti, anzi, al contrario, di rispetto del  loro ruolo fondamentale previsto dalla Costituzione.  E’ prevista  l’ incompatibilità  tra essere esponenti di partito ed essere esponenti del Movimento.

Art. 6 Patrimonio – Entrate – Spese

Il Patrimonio della Associazione è costituito dalle quote annuali dei soci, dai contributi dei soci sostenitori, da eventuali contributi pubblici, da apposite campagne di raccolta fondi finalizzate a specifiche iniziative e progetti. L’Associazione ha il divieto di contrarre obbligazioni economiche “a debito” ed il Presidente ed il Direttivo, possono assumere decisioni di spese solo quando hanno  disponibile in cassa la liquidità necessaria al loro pagamento.  Il Presidente o suo delegato, gestisce le entrate e le uscite di cassa e predispone il rendiconto economico-finanziario annuale da portare in approvazione in Assemblea dei soci.

Art. 7 Operatività – iniziative

Il Movimento ha competenza operativa in particolare nelle Regioni Abruzzo e Molise. Potrà coordinarsi per lo sviluppo delle iniziative a livello nazionale, con le altre Associazioni, Movimenti, Comitati, Gruppi operanti nelle altre regioni italiane che hanno come scopo la difesa della Costituzione Italiana. Il Movimento potrà organizzare e promuovere qualsiasi iniziativa ritenga utile al raggiungimento dello scopo sociale, quali per esempio: seminari, convegni, studi e ricerche, mostre, incontri conviviali, feste, partecipazioni ad eventi in Italia e all’estero, promuovere e patrocinare petizioni, ricorsi alla magistratura, raccogliere firme per la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare, ecc. ecc.

Art. 8 – Conflitti

La decisione su qualsiasi controversia che potrebbe sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale di Chieti di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell’iscrizione dell’Associazione in registri ed elenchi obbligatori.